Archivio di aprile 2011
Il reato di rifiuto di atti d’ufficio

Va subito precisato che il reato di rifiuto di atti d’ufficio da parte di un sanitario può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia competenza a compiere l’atto richiesto.
L’ articolo 328 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o l’ incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si ritiene, ad esempio, che il medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, non può invocare la discrezionalità tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si è in presenza di una situazione di intervento doveroso.
Esiste poi il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all’ art. 13 del D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 in caso di richiesta d’intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro.
In tale situazione il rifiuto d’intervento è idoneo ad integrare il Leggi il resto di questo articolo »



