
Il registro operatorio è anch’esso parte fondamentale della cartella clinica.
Previssto dalla Circolare ministeriale del 14 marzo 1996 n. 61 ha lo scopo di descrivere il numero e le modalità di esecuzione degli interventi operatori.
Ai fini di indagine medico-legale in caso di sospetta malasanità a causa di un errore medico, anche questa parte della cartella clinica riveste un’importanza particolare.
Il registro operatorio è di per sè stesso un atto pubblico.
Il registro operatorio è composto dalla raccolta dei verbali dell’intervento e delle procedure invasive nel ricovero di tipo ordinario o in day hospital, che riguarda un singolo paziente in quella particolare operazione clinica.
Il verbale deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, inserito nella cartella clinica, e conservato illimitatamente. Non si possono utilizzare simboli o abbreviazioni, se non quelle convenzionali.
Il registro operatorio deve riportare: la data, l’ora di inizio e di fine dell’intervento; il nome del primo operatore e di tutti quelli che hanno partecipato all’intervento; la diagnosi iniziale e quella finale; il tipo di anestesia adottato; ora iniziale e finale della procedura di anestesia; la descrizione chiara e precisa dell’atto operatorio.
L’annotazione deve essere contestuale all’intervento, deve essere completa in ogni sua parte, deve essere chiara e leggibile. Deve quindi evitare il più possibile interpretazioni o dubbi su quello che è avvenuto in sala operatoria.
Solo una descrizione corretta e precisa può giustificare o meno il comportamento degli operatori intervenuti in casi di supposta malasanità da errore medico.



