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Facendo riferimento a quanto dispongono gli articoli 2935 e 2946 del cod. civile, poichè la responsabilità professionale del medico s’inquadra nell’ambito contrattuale, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e si compie nel termine di dieci anni da esso.
Va sottolineato che nel caso di responsabilità contrattuale, come viene considerata oramai quella medica, possono costituire ostacolo alla prescrizione soltanto gli impedimenti legali e non anche agli ostacoli che si possono far risalire all’ignoranza del titolare circa l’esistenza del diritto o l’incuria dello stesso nell’accertarsene.
Anche in caso di danno rimasto occulto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’esteriorizzazione di esso, sempre quindi, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Occorre anche considerare le conoscenze specifiche della persona offesa. L’appartenere ad una determinata categoria sociale e professionale nella quale si possa da per scontato delle cognizioni tecnico-scientifiche particolari, può rendere più elevata la soglia dell’onere di diligenza e prudenza richiesta alla persona “comune”.
Nelle malattie lungolatenti la gravità delle conseguenze si possono manifestare solo a distanza di tempo, spesso molto tempo, dopo il verificarsi del contagio.
Ad esempio la sieropositività all’AIDS può essere addirittura asintomatica e protrarsi per anni, prima che mostri evidenzi tutte le potenzialità nocive.
La durata della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivante da fatto illecito (ravvisabile, per esempio, nei confronti del Ministero della Salute) è fissata in cinque anni, termine prorogabile qualora il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo si applichi una prescrizione più lunga, mentre il termine di prescrizione, ove si faccia valere la responsabilità del medico o della struttura è quella ordinaria di 10 anni.



