Il reato di lesioni colpose
Quando si cagiona una lesione personale per colpa si configura il reato di lesioni colpose ex articolo 590 del codice penale.
La lesione personale colposa può essere lieve, se da essa deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata che non superi i quaranta giorni.
La lesione personale colposa può essere grave, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni ovvero se dal fatto deriva l’indebolimento permanente di un organo o di un senso.
La lesione personale colposa diventa gravissima se dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso o di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà di parola, ovvero, la deformazione o lo sfregio del viso.
Ovviamente la pena è rapportata al grado di gravità della lesione.
Come per l’ omicidio colposo i problemi interpretativi sono legati all’ accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del sanitario.
Il reato è procedibile sempre a querela della parte lesa, e questo significa che se quest’ultima intende ritirare la querela (spesso in presenza di un accordo stragiudiziale), il procedimento penale si estingue.
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