L’esercizio abusivo della professione medica
In generale, l’esercizio abusivo di una professione si profila come un’ipotesi di reato previsto dall’art. 348 del codice penale e sanziona la condotta di chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato
La norma rimanda a disposizioni specifiche integrative che definiscono le condizioni soggettive e oggettive, in difetto delle quali non è consentito l’esercizio di tali professioni.
Con la diffusione, per esempio della cosidetta “medicina alternativa” ci si è posti il problema di garantire chi si rivolge a tali professionisti.
A tale proposito la Cassazione ha disposto che nella medicina alternativa, professionisti come chiropratici, naturopati, osteopati ecc, possono svolgere la loro attività anche se non in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica, purchè tali operatori non si qualifichino come medici e non compiano atti propri ed esclusivi della professione medica come il rilascio di ricette, la prescrizione di farmaci, diagnosticare una malattia ecc. perché in tali casi potrebbe configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione medica.
Le stesse considerazioni vanno fatte nell’ambito dell’omepatia.
Per quel che riguarda la pranoterapia, altra attività in forte espansione, è stato considerato esercizio abusivo della professione di psicologo l’attività del pranoterapeuta che non si limiti all’imposizione delle mani ma faccia precedere tale operazione da approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita del paziente tesi a diagnosticare problematiche di natura psicologica.
Per l’esercizio dell’agopuntura è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione medica: colui che la pratichi, essendone sprovvisto, commette reato.
L’agopuntura è un’attività terapeutica non convenzionale che richiede la specifica conoscenza della scienza medica.
In definitiva si può dire che deve essere l’esame di merito, caso per caso, a valutare la natura dell’attività posta in essere.
Va ricordato che è riservato al medico tutto ciò che attiene alla cura delle malattie ed ogni altra attività che comporti un intervento fisico, chimico, radiologico, elettrico, batteriologico o chirurgico sull’organismo umano, nonché la prescrizione di rimedi o la somministrazione degli stessi finalizzati alla cura di una patologia fisica o psichica.
Vittima di una Malasanità? Hai subito un Errore Medico? Non sai Come Ottenere il Giusto Risarcimento? Hai bisogno di Aiuto?




