
Un altro rapporto da approfondire per sapere come gestire al meglio la gestione di un caso di malasanità, di errore medico, di danno medico e quello che si instaura tra paziente e medico dipendente di una struttura medica pubblica o privata.
Va ricordato che all’inizio questa tipologia di rapporto era stato inquadrato come extra-contrattuale.
I sostenitori di questa tesi, ancora oggi, la giustificano affermando che al momento dell’accettazione il rapporto contrattuale nasce con la struttura medica e non con il medico stesso e solo la prima assume l’obbligo di svolgere l’attività di diagnosi e le susseguenti terapie specifiche.
Così il medico dipendente sarebbe chiamato a rispondere dei danni procurati dal suo errato operato medico solo in via extracontrattuale in base a quanto fissato dall’art. 2043 c.c.
Questa impostazione come più volte detto, è stata ampiamente superata ed è oramai ritenuto pacifico che il rapporto che si instaura tra medico dipendente di una struttura pubblica o privata e il paziente ha natura contrattuale.
Cosicchè, accanto alla responsabilità medica dell’ente va posta la responsabilità medica del medico dipendente.
Quindi l’attività di diagnosi e terapia è dovuta al paziente in base ad un rapporto preesistente, sia con l’ente ospedaliero che con il medico dipendente. Ma ciascuno sotto un diverso profilo.
L’ente ospedaliero è obbligato a dare la prestazione in base alla conclusione di un contratto d’opera professionale.
Il medico dipendente ha un obbligo verso l’ospedale stante il rapporto d’impiego che lo lega alla struttura sanitaria.
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