Si è già affermato più volte che il rapporto tra ospedale e paziente ha natura contrattuale.

Ne deriva che la responsabilità di una struttura ospedaliera in casi di errore medico, di danno medico causati ad un paziente ha natura contrattuale.

L’ospedale, al momento del ricovero, ha concluso con il paziente, di fatto, un contratto d’opera intellettuale attraverso il quale si obbliga di eseguire le prestazioni sanitarie che si necessitano per mezzo del personale sanitario di cui dispone.

Il non adempire a questo obbligo può chiamare in causa la responsabilità dell’ospedale.

Chi gestisce la struttura sanitaria risponde quindi in caso di errore medico, di danno medico per i danni causati ad un paziente secondo la normativa prevista dagli articoli 1176 e 2236 del codice civile.

Questo significa che si è cercato di evidenziare il fatto che il servizio sanitario pubblico è concepito a vantaggio dei privati che ne fanno richiesta, cosìcchè il privato ha diritto alla prestazione sanitaria e la struttura pubblica sanitaria ha l’obbligo di fornirla.

Si delinea così tra ospedale e paziente un rapporto paritetico di natura contrattuale.

Cose utili da sapere per gestire al meglio presunti casi di malasanità, di errore medico, di danno medico.

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