L’articolo 32 della Costituzione Italiana individua, tutelandola, la salute del cittadino come inalienabile diritto soggettivo.

Il Titolo IX del codice civile nell’articolo 2043 afferma: “qualunque fato doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il rapporto Danneggiante-Danno-Danneggiato-Risarcimento nell’ambito del danno alla persona non sempre avviene liscio e lineare per tanti motivi tra i quali i principali sono:

  • Il danneggiante tende a non riconoscere il danno o a minimizzarne l’entità.
  • Il danneggiato tende a sovrastimare le conseguenza del danno ricevuto per ottenere un risarcimento più alto.
  • Chi è tenuto a risarcire il danno, in sede civile, è quasi sempre una società di assicurazioni.

Il fatto che il danneggiato si trovi di fronte come controparte non il semplice danneggiatore, ma una Società di Assicurazione, con appositi uffici legali, esperti di diritto e medicina legale lo obbliga, praticamente, per tutelarsi, a rivolgersi esso stesso a esperti avvocati e relativi medici legali.

E se l’accordo tra le parti, mediato dai rispettivi rappresentanti legali, non trova soddisfazione reciproca, il ricorso alla  Magistratura in sede civile diventa inevitabile. La Magistratura stessa al fine della valutazione specifica del caso dovrà nominare e avvalersi di consulenti medico-legali d’ufficio.

Non c’è bisogno di sottolineare che evitare un contenzioso senza fine, con continui ricorsi al giudice, è sempre percepita, da entrambe le controparti come una necessità.

Avere a disposizione, nel contesto del danno alla persona, di concetti chiari e certi, ed equi parametri di valutazione del danno alla persona è sempre stato una priorità.

Il primo passo per una comprensione obbligata seppur sommaria è chiarire il distinguo tra illecito civile e illecito penale.

L’ illecito civile è fissato dal già citato articolo 2043 del codice civile.” Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Frequente, nell’ambito del danno alla persona, è la contemporanea sussitenza di un illecito penale che può presupporre il reato di lesioni personali (art. 582 e 590 codice penale) o, nel caso di morte del danneggiato per lesioni, di omicidio (art. 575 codice penale).

Nel caso di lesioni dolose (eccetto quelle giudicate lievissime) l’ azione penale, prevista dal codice, è attivata d’ufficio, cioè l’autorità giudiziaria, una volta conosciuta l’esistenza del fatto, ha l’obbligo di intervenire di propria iniziativa.

Per le lesioni colpose (eccetto i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale) l’ azione penale è a discrezione della parte offesa, che per ottenere l’intervento dell’autorità giudiziaria, dovrà presentare querela alla stessa nei confronti del danneggiatore.

I procedimenti in sede penale sono molto meno numerosi degli analoghi procedimenti in sede civile.

L’arretrato di cause in sede civile da smaltire è quindi superiore a quello in sede penale, anche perchè queste ultime sono più complesse.

Nel caso specifico del danno alla persona, la valutazione del danno segue le stesse procedure sia in sede civile sia penale.

La differenza fondamentale consiste nel fatto che in sede penale oltre al risarcimento, che sarà maggiorato per la considerazione da parte del giudice del cosidetto “danno morale”, il colpevole riconosciuto dovrà soggiacere inoltre alle pene previste dal codice penale, secondo quanto previsto in esso, dal giudice o dal collegio giudicante a seconda della competenza.

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